Ricerca e sviluppo o miglioramento ordinario del prodotto?

Nel credito d’imposta del periodo 2015-2019, la novità commerciale del prodotto non risolve la qualificazione dell’attività. Contano il lavoro svolto e la distinzione dalle modifiche ordinarie.

Campioni di tessuto sottoposti a prova in laboratorio, con logo Caiazzo e Associati.

Un prodotto può essere nuovo per l’impresa, più efficiente e commercialmente riuscito senza che tutte le spese sostenute per realizzarlo costituiscano ricerca e sviluppo. La distinzione diventa decisiva quando l’Amministrazione finanziaria esamina un credito d’imposta e mette in discussione la natura delle attività, pur senza negare che i costi siano stati effettivamente sostenuti.

Il problema va affrontato individuando anzitutto il periodo agevolato. Per il regime del credito ricerca e sviluppo riferito al periodo 2015-2019, il riferimento è l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, nelle versioni applicabili alle singole annualità, insieme al decreto attuativo del 27 maggio 2015. La disciplina successiva, articolata anche in attività di innovazione tecnologica e di design, richiede un esame distinto.

Il miglioramento è ammesso, ma le modifiche ordinarie sono escluse

L’articolo 2 del decreto 27 maggio 2015 comprende, tra le attività ammissibili, la ricerca diretta all’acquisizione di conoscenze da impiegare per nuovi prodotti o per migliorare quelli esistenti. Contempla inoltre attività di combinazione e impiego di conoscenze e capacità già disponibili nella progettazione di prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Il secondo comma esclude invece le modifiche ordinarie o periodiche, anche quando comportino un miglioramento.

Occorre descrivere il contenuto dell’attività in modo abbastanza preciso da comprendere perché essa rientrerebbe nella definizione positiva e perché non sarebbe riconducibile all’ordinaria evoluzione della produzione. Fermarsi alla parola “innovativo”, presente in una relazione o nel materiale commerciale, lascia irrisolte entrambe le verifiche.

La dimensione della spesa, l’impegno organizzativo e il numero di persone coinvolte sono elementi utili a ricostruire il progetto, ma non sostituiscono questo giudizio. Anche una commessa complessa può richiedere soltanto l’applicazione di soluzioni note. Al contrario, un’attività circoscritta può contenere una fase sperimentale che merita una valutazione autonoma rispetto al resto della produzione.

Ricostruire la differenza rispetto all’attività abituale

Per valutare il progetto è utile partire dalla situazione precedente al suo avvio: quale problema si intendeva risolvere, quali soluzioni erano già disponibili, quali ostacoli avevano richiesto un lavoro ulteriore. Questa ricostruzione evita di dedurre la natura della ricerca dal solo risultato finale. Consente inoltre di comprendere la funzione di prove, modifiche e verifiche che, considerate isolatamente, potrebbero sembrare attività di normale messa a punto.

La relazione deve spiegare il rapporto tra le difficoltà incontrate e le attività svolte. Una serie di test non dimostra da sola che vi fosse ricerca: può trattarsi di controlli di qualità ripetuti su un prodotto già definito. Sono invece informativi i documenti che chiariscono quale ipotesi fosse sottoposta a verifica, quale esito fosse atteso e perché il risultato abbia imposto di rivedere la soluzione iniziale. Si tratta di un criterio di analisi documentale, da applicare alla definizione legale pertinente, senza trasformarlo in una formula automatica di ammissione al beneficio.

Anche le parole usate nei contratti richiedono attenzione. Denominare un incarico “ricerca”, “sviluppo” o “prototipazione” non rende agevolabile qualsiasi prestazione eseguita in sua attuazione. La descrizione contrattuale va confrontata con relazioni, consegne e attività effettive. La fattura documenta una componente economica dell’operazione; raramente ne esaurisce il contenuto tecnico.

Separare le fasi e collegare le spese

Un progetto industriale può comprendere ideazione, sperimentazione, industrializzazione e promozione commerciale. Attribuire un’unica qualificazione all’intero programma rischia di oscurare differenze decisive. La valutazione deve consentire di individuare l’eventuale segmento agevolabile, la sua durata e le risorse impiegate, senza estendere automaticamente il beneficio alle attività successive.

L’articolo 7 del decreto attuativo richiede la conservazione della documentazione idonea a dimostrare ammissibilità ed effettività dei costi. Per il personale contempla la rilevazione delle ore dedicate alle attività; per gli strumenti, l’attestazione della misura e del periodo di impiego; per la ricerca commissionata, il contratto e una relazione sulle prestazioni svolte. Le successive modifiche normative impongono comunque di verificare gli adempimenti della specifica annualità.

La distinzione tra ricerca e miglioramento ordinario produce quindi una conseguenza anche contabile: una qualificazione favorevole dell’attività non rende eleggibile ogni costo aziendale, mentre l’esistenza di una fattura regolare non dimostra che la prestazione fatturata fosse ricerca. La ricostruzione tecnica e quella economica devono incontrarsi sul medesimo lavoro e sul medesimo periodo.

In un controllo, il punto da chiarire è perciò il contenuto concreto della contestazione. Se l’Ufficio considera ordinaria un’attività, la risposta utile spiega quali documenti consentano di valutarla diversamente e quale parte della definizione normativa essi dimostrino.

Il contributo esamina la disciplina e le fonti disponibili al 16 novembre 2023; il testo è stato rivisto il 19 ottobre 2026.

Avv. Antonio Rosario Caiazzo

Fonti e documenti

Condividi questo contenuto

Visualizza il link da copiare

Seleziona il link e usa il comando Copia del tuo dispositivo.

Informazioni e appuntamenti

Contatta lo Studio.