Il progetto di ricerca non raggiunge il risultato: quali conseguenze fiscali?

L’esito negativo di una sperimentazione non consente da solo di negare il credito ricerca e sviluppo. Restano da dimostrare natura delle attività, loro effettivo svolgimento e costi ammissibili.

Il progetto di ricerca non raggiunge il risultato: quali conseguenze fiscali? — copertina con logo Caiazzo e Associati.

Una sperimentazione può terminare senza un prodotto utilizzabile, oppure dimostrare che la soluzione ipotizzata non funziona. In un controllo sul credito ricerca e sviluppo, questo esito non consente, da solo, di concludere che l’attività non sia mai esistita o non potesse essere agevolata. Richiede invece di comprendere che cosa sia stato realmente fatto e per quale ragione il progetto si sia arrestato.

Per il credito disciplinato dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, riferito al periodo 2015-2019, la qualificazione deve essere ricondotta alle attività contemplate dalla normativa. L’articolo 2 del decreto 27 maggio 2015 descrive lavori, indagini e attività di sviluppo; non stabilisce un requisito generale di successo commerciale del prodotto. Da questa struttura si ricava che il solo mancato raggiungimento dell’obiettivo economico non è una ragione sufficiente per negare il beneficio.

L’esito negativo deve essere ricostruito

Il Manuale di Frascati 2015, paragrafi 2.18 e 2.20, contempla l’incertezza dei risultati e considera anche ricerche con esiti negativi, nelle quali un’ipotesi non trovi conferma o il prodotto non possa essere sviluppato come previsto. Il documento offre un chiarimento metodologico: il valore conoscitivo dell’attività non coincide necessariamente con la realizzazione del prodotto immaginato all’inizio.

Questo chiarimento non esonera dall’esame degli altri presupposti fiscali. L’interruzione può dipendere da difficoltà sperimentali, ma anche da una decisione finanziaria, dall’assenza di domanda o dall’abbandono di una normale commessa. Le ragioni dell’arresto vanno distinte, perché non ogni progetto incompiuto è un progetto di ricerca.

Occorre inoltre separare l’insuccesso tecnico da quello commerciale. Nel primo caso una soluzione può non avere raggiunto le prestazioni attese; nel secondo un prodotto anche funzionante può non aver trovato un mercato. Per qualificare l’attività interessano il lavoro compiuto e la disciplina applicabile, mentre le vendite successive possono offrire elementi di contesto senza diventare un criterio sostitutivo.

La documentazione deve mostrare il percorso

Quando manca un risultato immediatamente visibile, acquistano particolare utilità i documenti formati durante le attività. Un progetto iniziale chiarisce l’obiettivo; i rapporti di prova consentono di seguire gli esperimenti; le versioni successive dei disegni o dei modelli aiutano a capire come siano state affrontate le difficoltà. I verbali di interruzione, se esistenti, permettono di collocare nel tempo la decisione di sospendere il lavoro e di ricostruirne le ragioni.

Non è necessario presentare ogni modifica come un avanzamento. Una documentazione attendibile può mostrare tentativi che non hanno funzionato, ipotesi accantonate e limiti rimasti irrisolti. Nella prospettiva della verifica, è preferibile spiegare questi passaggi rispetto a descrivere retrospettivamente un percorso lineare che i documenti originari non confermano.

Una relazione preparata successivamente può organizzare il materiale e renderlo comprensibile. La sua forza dipende però dal collegamento con fatti e documenti controllabili. Formule come “numerose prove” o “intensa attività sperimentale” hanno un contenuto informativo ridotto se non consentono di individuare almeno il tipo di lavoro, il periodo di esecuzione e il nesso con il problema affrontato.

L’articolo 1, comma 70, lettera g), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto, nell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, il comma 11-bis sulla relazione tecnica. Essa deve illustrare finalità, contenuti e risultati delle attività riferite ai progetti o sottoprogetti; il successivo comma 71 ha reso tale previsione applicabile dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. La richiesta di illustrare i risultati deve essere soddisfatta descrivendo anche ciò che non è stato raggiunto, senza confondere la relazione dei risultati con la loro necessaria positività.

Il costo va collegato all’attività effettiva

La prova del percorso tecnico non sostituisce la verifica delle spese. L’articolo 7 del decreto attuativo impone di conservare la documentazione utile a dimostrare ammissibilità ed effettività dei costi, con specifiche indicazioni per personale, strumenti e ricerca commissionata. È quindi necessario poter riconciliare il lavoro descritto con le risorse cui il credito è stato riferito.

Se il progetto si è interrotto durante l’anno, la ricostruzione deve distinguere la fase svolta da quella soltanto prevista. Una programmazione di spesa non dimostra il sostenimento del costo; una relazione sul programma complessivo non prova che ogni attività pianificata sia stata eseguita. Analogamente, i costi di fasi ulteriori richiedono una loro qualificazione e non diventano agevolabili solo perché collegati a un precedente tentativo di ricerca.

La conclusione utile per l’impresa è circoscritta: il fallimento del progetto non decide da solo la sorte del credito. Occorre documentare una concreta attività rientrante nella disciplina agevolativa, il suo svolgimento e le spese pertinenti. Quando questi elementi sono ricostruibili, l’esito negativo può essere esaminato per ciò che rappresenta nel percorso sperimentale, senza essere trasformato automaticamente nella prova dell’assenza di ricerca.

Analisi riferita alla disciplina e alle fonti disponibili al 17/10/2024. Revisione editoriale: 19/10/2026.

Avv. Antonio Rosario Caiazzo

Fonti e documenti

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