Abstract

La prescrizione dei tributi locali non può essere neutralizzata da semplici richiami interni ad atti non provati. Per interrompere il termine occorre dimostrare la valida notifica degli atti idonei.

Testo

Nelle controversie sui tributi locali, la prescrizione è spesso il punto decisivo. La pretesa può nascere da annualità remote, transitare attraverso avvisi, ingiunzioni, solleciti e preavvisi, fino a sfociare nel fermo amministrativo. Ma il fermo non ha il potere di rigenerare un credito ormai estinto.

Il principio è semplice: se l’ente o il concessionario invocano atti interruttivi, devono provarli. Non basta indicare un numero di avviso, di ingiunzione o di preavviso. Occorre produrre l’atto e la prova completa della sua notifica. In mancanza, quell’atto non può essere opposto al contribuente e non può interrompere la prescrizione.

Questo vale anche quando la riscossione richiama la normativa emergenziale Covid. Le sospensioni dei termini non operano come sanatoria generale. Devono essere calate nel caso concreto: natura del credito, termine originario, data di formazione dell’atto, data di notifica, eventuali interruzioni e periodo di sospensione applicabile.

Un richiamo generico alla proroga emergenziale non sostituisce il conteggio. La difesa deve pretendere una ricostruzione analitica: da quando decorre il termine? Quale atto lo avrebbe interrotto? Quando e a chi è stato notificato? Con quale prova?

Nei tributi locali periodici, la giurisprudenza tende a valorizzare il termine quinquennale, salvo atti validamente interruttivi. Pertanto, quando il fermo amministrativo si fonda su annualità risalenti, l’esame della prescrizione deve precedere ogni valutazione sull’opportunità della misura.

Il fermo fondato su un credito prescritto è illegittimo. Ancora prima, è illegittimo il fermo rispetto al quale il concessionario non dimostri la sequenza degli atti necessari a mantenere viva la pretesa. La riscossione non può chiedere al contribuente di provare un fatto negativo; è chi agisce a dover dimostrare titolo, notifica e tempestività.

Riferimenti essenziali

L. 296/2006, commi 161 e ss.; art. 86 D.P.R. 602/1973; art. 2948 c.c.; disciplina emergenziale Covid applicabile ai termini di riscossione; Cass., Sez. Un., 15 marzo 2022, n. 8465; Cass., Sez. Un., 25 maggio 2022, n. 16986.

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