L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato chiude normalmente la controversia sul piano sostanziale. Non risolve, però, il problema delle spese già sostenute dal contribuente per ottenere tutela. La cessazione della materia del contendere e la regolazione dei costi del processo sono due questioni distinte: la prima riguarda il venir meno della pretesa; la seconda richiede di stabilire quale parte abbia reso necessario il giudizio.

Il quadro normativo nel Testo unico della giustizia tributaria

Dal 1° gennaio 2026 la disciplina è raccolta nel decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. L’art. 59 stabilisce, come regola, che la parte soccombente rimborsa le spese e consente la compensazione soltanto in caso di soccombenza reciproca, di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate oppure quando la vittoria dipenda da documenti decisivi prodotti soltanto nel corso del giudizio.

L’art. 95 disciplina l’estinzione per cessazione della materia del contendere. La regola secondo cui ciascuno sopporta le spese anticipate resta riferita alle definizioni delle pendenze tributarie previste dalla legge. Non si estende automaticamente al ritiro dell’atto disposto dall’Amministrazione durante una controversia ordinaria.

La svolta della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza 12 luglio 2005, n. 274, ha eliminato l’automatismo che lasciava sempre le spese a carico di chi le aveva anticipate. La Consulta ha rilevato che una simile soluzione avrebbe privilegiato ingiustificatamente la parte che, ritirando l’atto o riconoscendo le ragioni altrui, determina la fine della lite, pregiudicando soprattutto il privato costretto a rivolgersi a un difensore.

Da quel momento il giudice tributario non può limitarsi a prendere atto dello sgravio. Deve pronunciarsi sulle spese applicando il criterio della soccombenza virtuale, salva la possibilità di compensarle quando ricorrano presupposti concreti e adeguatamente illustrati.

Cassazione 13251/2026: lo sgravio non giustifica formule automatiche

L’ordinanza della Corte di cassazione 8 maggio 2026, n. 13251, ha ribadito che, quando la cessazione dipende dallo sgravio del tributo, le spese devono essere regolate verificando quale sarebbe stato il probabile esito della causa. La semplice “natura della decisione” non costituisce una ragione sufficiente per compensarle.

La valutazione deve considerare i motivi del ricorso, le difese dell’Ufficio, la causa dello sgravio e il momento in cui esso è intervenuto. Se l’Amministrazione ritira l’atto perché riconosce un vizio originario già denunciato dal contribuente, il quadro tende a evidenziare la sua soccombenza virtuale. Diverso può essere il caso di una sopravvenienza esterna, imprevedibile e non imputabile a nessuna delle parti.

La conseguenza pratica

Una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere non può far discendere la compensazione dal solo fatto che la lite non sia stata decisa nel merito. Occorre una motivazione autonoma: deve essere spiegato perché, nonostante il ritiro dell’atto, il costo della difesa debba restare in tutto o in parte sul contribuente.

La corretta applicazione degli artt. 59 e 95 del Testo unico impedisce che l’autotutela, istituto essenziale per correggere gli errori amministrativi, diventi anche uno strumento per neutralizzare automaticamente le conseguenze economiche di un contenzioso che si sarebbe potuto evitare.

Riferimenti essenziali

Corte costituzionale, sentenza 12 luglio 2005, n. 274; Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 8 maggio 2026, n. 13251; artt. 59 e 95 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

Il contributo ha finalità informativa e non sostituisce l’esame della singola controversia.

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