Un controllo su redditi esteri può iniziare senza una segnalazione individuale. La direttiva 2011/16/UE, nota come DAC1, organizza lo scambio automatico e periodico delle informazioni disponibili tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri. Tra le categorie originarie dell’articolo 8 rientrano i redditi di lavoro dipendente, oltre a compensi degli amministratori, pensioni, taluni prodotti assicurativi e redditi immobiliari.

L’efficienza del flusso non trasforma però il dato ricevuto in una ricostruzione completa della posizione fiscale. Lo scambio automatico comunica informazioni predefinite presenti nei fascicoli dello Stato inviante; il loro significato resta legato alla normativa, ai criteri di registrazione e al periodo fiscale di quello Stato.

Il dato è un punto di partenza

Un importo qualificato come reddito da lavoro può essere lordo, imponibile o comprensivo di componenti non tassabili in Italia. Una somma indicata come ritenuta può essere un acconto successivamente rimborsato, non l’imposta definitiva. Anche l’indicazione della residenza può derivare dai dati comunicati al datore di lavoro e non da un accertamento convenzionale.

Per questa ragione, prima di fondare la pretesa occorre riconciliare almeno identità del percettore, periodo di competenza e di pagamento, valuta e cambio, natura del reddito, luogo di effettivo svolgimento del lavoro, residenza secondo i due ordinamenti, imposta estera definitiva ed eventuali rimborsi. Il flusso DAC1 può legittimamente orientare l’istruttoria; non esonera dall’applicare il TUIR e la Convenzione pertinente.

La risposta agli inviti deve essere documentale

Gli uffici possono chiedere dati e chiarimenti ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973. La risposta più efficace non si limita a una narrazione, ma costruisce un fascicolo cronologico: certificato fiscale estero riferito all’anno, dichiarazione e liquidazione dell’imposta, certificazione annuale del datore, contratto e cedolini, prova della presenza e dell’abitazione, documenti sanitari o amministrativi, evidenza dei versamenti e dei rimborsi.

È importante produrre tempestivamente ciò che viene richiesto. L’articolo 32 collega conseguenze processuali alla mancata esibizione, salvo le condizioni previste dalla legge per superare la preclusione. Nei documenti stranieri vanno inoltre chiariti lingua, funzione e corrispondenza con le categorie italiane: un certificato non spiegato può essere formalmente presente ma probatoriamente debole.

Le garanzie dell’articolo 6-bis

Per gli atti autonomamente impugnabili non compresi nelle esclusioni di legge, l’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente impone, a pena di annullabilità, un contraddittorio informato ed effettivo. Nel testo vigente, l’amministrazione comunica lo schema di atto e assegna un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per le controdeduzioni e, su richiesta, per l’accesso e l’estrazione di copia degli atti del fascicolo. L’atto finale deve tenere conto delle osservazioni e motivare su quelle non accolte.

Le esclusioni riguardano gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, quelli di pronta liquidazione e di controllo formale individuati dal decreto ministeriale, oltre ai casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. La natura transfrontaliera del dato non decide da sola se l’atto rientri o meno in un’esclusione: conta il tipo di attività istruttoria e valutativa realmente svolta.

Scambio di informazioni e tutela effettiva

La Corte di giustizia ha precisato, per lo scambio di informazioni su richiesta, che la cooperazione non autorizza ricerche indiscriminate. Nella causa C-682/15, Berlioz, ha riconosciuto il controllo giurisdizionale sulla prevedibile rilevanza delle informazioni richieste. Nelle cause riunite C-245/19 e C-246/19 ha distinto le posizioni coinvolte: il destinatario dell’ordine di fornire informazioni deve poterlo impugnare direttamente; al contribuente sottoposto a verifica può essere garantito un controllo incidentale effettivo nell’impugnazione dell’accertamento finale.

Questi principi riguardano lo scambio su richiesta, non sostituiscono la disciplina dell’automatic exchange. Indicano però una regola di fondo utile anche nella gestione dei flussi DAC1: la cooperazione amministrativa deve restare verificabile, pertinente e inserita in un procedimento nel quale il contribuente possa conoscere gli elementi utilizzati e contestarne efficacemente significato e completezza.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Articoli 3, 8 e 20 della direttiva 2011/16/UE; articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973; articolo 6-bis della legge n. 212/2000, nel testo vigente; D.M. 24 aprile 2024; CGUE, Grande Sezione, 16 maggio 2017, C-682/15, Berlioz Investment Fund, ECLI:EU:C:2017:373; CGUE, Grande Sezione, 6 ottobre 2020, cause riunite C-245/19 e C-246/19, ECLI:EU:C:2020:795.

Avv. Antonio Rosario Caiazzo — Studio Legale Caiazzo e Associati

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