Nei trasferimenti tra Italia e Paesi Bassi, la domanda “dove sono fiscalmente residente?” non ammette scorciatoie. L’iscrizione o la mancata iscrizione all’AIRE, un certificato estero, il contratto di lavoro e la presenza fisica sono elementi importanti, ma appartengono a piani giuridici diversi. L’analisi corretta procede in ordine: prima la legge interna applicabile all’anno controllato; poi, se entrambi gli Stati qualificano la persona come residente, la Convenzione contro le doppie imposizioni.
La prima regola è quella vigente nell’anno d’imposta
Per i periodi anteriori al 2024 deve essere applicato l’articolo 2 TUIR nel testo allora vigente. In quel sistema, l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, la residenza civilistica e il domicilio costituivano criteri alternativi: la ricorrenza di uno solo di essi per la maggior parte del periodo d’imposta poteva radicare la residenza fiscale italiana.
Dal 1° gennaio 2024 il D.Lgs. n. 209/2023 ha riscritto la disposizione. Oggi rilevano, sempre per la maggior parte del periodo d’imposta e considerando anche le frazioni di giorno, la residenza civilistica, il domicilio — definito come luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari — oppure la presenza nel territorio dello Stato. L’iscrizione anagrafica opera invece come presunzione relativa, superabile con prova contraria.
La distinzione temporale è decisiva. La nuova presunzione non può essere trasferita automaticamente agli anni precedenti; allo stesso modo, una certificazione formata in un anno successivo è utile solo se consente di ricostruire in modo attendibile la situazione del periodo controllato.
Quando interviene la Convenzione Italia-Paesi Bassi
Se la normativa interna dei due Paesi considera la stessa persona residente, l’articolo 4 della Convenzione firmata all’Aja l’8 maggio 1990, ratificata con legge n. 305/1993, risolve la doppia residenza mediante criteri successivi. Si verifica anzitutto dove esista un’abitazione permanente; se essa è disponibile in entrambi gli Stati, si individua il centro delle relazioni personali ed economiche, cioè il centro degli interessi vitali. Se il risultato resta incerto, si passa al soggiorno abituale, poi alla nazionalità e, da ultimo, all’accordo tra le autorità competenti.
Questa sequenza non è un elenco dal quale scegliere il criterio più favorevole. Ogni passaggio si apre soltanto se il precedente non consente una soluzione. Inoltre, il centro degli interessi vitali convenzionale non coincide necessariamente con la sola nozione domestica di domicilio oggi contenuta nel TUIR: richiede una valutazione complessiva dei legami personali ed economici.
AIRE e prova sostanziale
La giurisprudenza di legittimità conferma che gli indici formali non esauriscono l’indagine sul domicilio. Cassazione n. 32992/2018 ha valorizzato il centro effettivo degli affari e degli interessi, da apprezzare sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili. Cassazione n. 11620/2021 ha ribadito, specularmente, che l’iscrizione all’AIRE non impedisce di accertare un domicilio effettivo in Italia quando qui siano stabilmente gestiti interessi economici e patrimoniali.
Ne deriva una regola pratica: né l’AIRE né il registro estero sono, da soli, una prova totale. Occorre costruire una cronologia coerente con documenti riferibili all’anno esaminato: disponibilità dell’abitazione, contratto e luogo effettivo di lavoro, registrazioni comunali, copertura sanitaria, utenze, trasporti, movimenti bancari ordinari, dichiarazioni fiscali e vita familiare. Il valore non sta nel numero dei documenti, ma nella loro convergenza e continuità.
Un metodo di verifica in quattro passaggi
L’esame dovrebbe quindi identificare il testo normativo applicabile ratione temporis; verificare separatamente la residenza secondo le leggi interne dei due Stati; applicare le tie-breaker rules solo in presenza di una doppia residenza; infine determinare, reddito per reddito, quale Stato possa tassare e quale debba eliminare la doppia imposizione.
Saltare uno di questi passaggi porta facilmente a confondere il dato anagrafico con la residenza convenzionale o la presenza lavorativa con il centro degli interessi vitali. Nei casi transfrontalieri, la precisione della sequenza giuridica vale quanto la qualità della prova.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 917/1986; articoli 1 e 7 del D.Lgs. n. 209/2023; articolo 4 della Convenzione Italia-Paesi Bassi, firmata l’8 maggio 1990 e ratificata con legge n. 305/1993; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32992; Cass., Sez. V, 4 maggio 2021, n. 11620.
Avv. Antonio Rosario Caiazzo — Studio Legale Caiazzo e Associati
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