Abstract
La comunicazione preventiva di fermo non è un passaggio ornamentale. È l’atto che consente al contribuente di intervenire prima che il vincolo venga iscritto sul veicolo. Se manca la prova della sua regolare notifica, il fermo può risultare illegittimo.
Testo
Il fermo amministrativo non dovrebbe mai arrivare “a sorpresa”. L’art. 86 del D.P.R. 602/1973 prevede che la procedura sia preceduta da una comunicazione preventiva al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri. In quella comunicazione deve essere dato avviso che, in mancanza di pagamento entro trenta giorni, sarà eseguita l’iscrizione del fermo.
La funzione del preavviso è sostanziale. Il contribuente può pagare, chiedere la rateazione, verificare se il credito sia effettivamente dovuto, eccepire prescrizione o decadenza, produrre documenti, chiedere lo sgravio o dimostrare la strumentalità del veicolo all’attività di impresa o professionale. Senza la comunicazione preventiva, queste facoltà restano solo teoriche.
Per questa ragione, quando il fermo viene contestato, l’ente o il concessionario non possono limitarsi ad affermare che il preavviso sia stato emesso. Devono provarne la notifica. Occorrono la relata, l’avviso di ricevimento, le ricevute PEC o gli altri elementi idonei a ricostruire il procedimento notificatorio. Una schermata gestionale o un estratto interno non sono, da soli, prova della conoscenza legale dell’atto.
La mancata notifica del preavviso incide anche sulla difesa relativa alla strumentalità del mezzo. Non si può rimproverare al contribuente di non avere dimostrato entro trenta giorni che il veicolo fosse necessario alla sua attività se prima non si prova che quel termine sia effettivamente decorso da una comunicazione validamente notificata.
Il preavviso, quindi, è il punto di equilibrio tra riscossione e tutela del contribuente. Anticipa il conflitto, consente la verifica della posizione debitoria e impedisce che il vincolo sul veicolo sia iscritto senza contraddittorio minimo. Quando manca, il fermo perde il suo presupposto procedimentale.
Riferimenti essenziali
Art. 86 D.P.R. 602/1973; Cass., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15354; Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19667; principi in tema di motivazione, conoscenza degli atti presupposti e diritto di difesa nel procedimento di riscossione.
Condividi l’articolo
