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Frode carosello IVA: come difendersi dall’avviso di accertamento

  • Immagine del redattore: Antonio Rosario Caiazzo
    Antonio Rosario Caiazzo
  • 21 ore fa
  • Tempo di lettura: 15 min

Tra contrasto alle frodi, neutralità dell’imposta e tutela dell’operatore economico in buona fede


La frode carosello costituisce una delle più complesse forme di evasione dell’imposta sul valore aggiunto. La sua ricostruzione coinvolge frequentemente una pluralità di operatori collocati in differenti segmenti della catena commerciale e pone un problema centrale: stabilire se il soggetto che ha acquistato i beni e detratto l’IVA fosse consapevole, o avrebbe dovuto essere consapevole, dell’inserimento dell’operazione in un meccanismo fraudolento.

L’esistenza di una frode nella filiera non comporta, infatti, l’automatica perdita del diritto alla detrazione per tutti gli operatori che vi abbiano preso parte sul piano meramente oggettivo. L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare non soltanto la fittizietà o l’interposizione del fornitore formale, ma anche la conoscenza o la concreta conoscibilità della frode da parte del cessionario. Solo dopo l’assolvimento di tale onere può essere richiesta al contribuente la prova di avere adottato la diligenza esigibile da un operatore economico accorto.

La difesa contro l’avviso di accertamento deve quindi misurarsi con la specificità degli elementi indiziari indicati dall’Ufficio, con la loro effettiva conoscibilità al momento dell’operazione e con la documentazione commerciale, bancaria e logistica idonea a ricostruire il comportamento concretamente tenuto dall’impresa.

1. La frode carosello come fenomeno economico e come problema probatorio

Nel suo modello elementare, la frode carosello si fonda sull’interposizione, nella catena degli scambi, di un soggetto formalmente esistente ma privo di una reale autonomia economica, comunemente definito missing trader o “società cartiera”.

Il soggetto interposto acquista beni da un operatore stabilito in un altro Stato membro senza subire l’addebito dell’IVA, secondo il regime proprio degli scambi intracomunitari. Successivamente rivende gli stessi beni nel territorio nazionale, applicando l’imposta in fattura, ma omette di versarla all’Erario. L’acquirente nazionale registra la fattura e porta in detrazione l’IVA addebitata, mentre la società interposta, dopo un periodo generalmente limitato di operatività, diviene irreperibile o cessa l’attività.

Nelle strutture più articolate tra la cartiera e l’operatore finale vengono inserite una o più società “filtro” o buffer, destinate ad allontanare formalmente il cessionario dal soggetto che ha omesso il versamento dell’imposta. La sequenza negoziale può essere accompagnata da effettivi movimenti di merce, da passaggi documentali, da una pluralità di fatturazioni e, in alcuni casi, dalla successiva reintroduzione dei beni nella medesima catena commerciale.

La nozione di frode carosello descrive, dunque, un fenomeno economico e investigativo. Non rappresenta, però, una formula capace di risolvere automaticamente il giudizio tributario. La circostanza che un’operazione si collochi all’interno di una filiera nella quale uno dei partecipanti abbia omesso il versamento dell’IVA non dimostra, di per sé, che ogni successivo acquirente fosse partecipe del programma fraudolento o ne conoscesse l’esistenza.

È proprio nella distanza tra la ricostruzione generale della frode e l’accertamento individuale della posizione del singolo contribuente che si colloca il principale terreno del contenzioso.

2. Operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti

La corretta qualificazione delle operazioni contestate costituisce il primo passaggio dell’analisi difensiva.

L’operazione è oggettivamente inesistente quando la cessione o la prestazione indicata nella fattura non è mai stata effettuata, in tutto o in parte, oppure presenta un contenuto diverso da quello documentalmente rappresentato.

L’operazione è invece soggettivamente inesistente quando la cessione o la prestazione ha avuto materialmente luogo, ma il soggetto indicato in fattura non coincide con quello che ha realmente ceduto il bene o eseguito la prestazione. In tale seconda ipotesi la merce può essere effettivamente esistita, trasportata, consegnata, pagata e successivamente rivenduta. La contestazione riguarda l’identità del fornitore e la funzione di interposizione svolta dall’emittente della fattura.

La distinzione non è puramente terminologica. Nel caso di inesistenza oggettiva, la difesa deve dimostrare anzitutto la reale esecuzione dell’operazione. Nel caso di inesistenza soggettiva, invece, l’effettività materiale dell’acquisto non esaurisce la controversia, poiché resta da stabilire se il fornitore formale fosse realmente parte del rapporto e, soprattutto, se il cessionario conoscesse o potesse conoscere l’interposizione.

Ne derivano due conseguenze speculari.

Da un lato, la sola prova della consegna dei beni, del pagamento mediante bonifico e della regolare registrazione delle fatture non è necessariamente sufficiente a escludere una contestazione di inesistenza soggettiva. Dall’altro, la mera irregolarità fiscale o organizzativa del fornitore non consente di attribuire automaticamente al cliente la consapevolezza della frode.

La controversia deve pertanto essere ricostruita su tre piani distinti: l’effettività economica dell’operazione, la corretta identificazione dei soggetti che vi hanno preso parte e lo stato di conoscenza del cessionario.

3. Il principio unionale: il contribuente “sapeva o avrebbe dovuto sapere”?

Il diritto alla detrazione costituisce uno degli elementi essenziali del sistema comune dell’IVA. Esso assicura la neutralità dell’imposta nei confronti dell’operatore economico, trasferendone il peso sul consumatore finale.

La neutralità non può, tuttavia, essere invocata per legittimare comportamenti fraudolenti. A partire dalla sentenza Kittel e Recolta Recycling del 6 luglio 2006, cause riunite C‑439/04 e C‑440/04, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che il diritto alla detrazione deve essere negato quando, sulla base di elementi obiettivi, risulti che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il proprio acquisto si inseriva in un’evasione dell’IVA.

Il criterio elaborato dalla Corte non coincide con la sola partecipazione intenzionale alla frode. Anche l’operatore che non abbia organizzato il meccanismo può perdere il diritto alla detrazione qualora fosse in possesso di elementi tali da rendere riconoscibile l’irregolarità e abbia omesso di adottare le cautele ragionevolmente esigibili.

Al tempo stesso, la giurisprudenza unionale esclude l’introduzione di una responsabilità oggettiva del cessionario.

Nelle cause riunite Mahagében e Dávid, C‑80/11 e C‑142/11, la Corte ha chiarito che non può essere imposto in via generale all’acquirente di verificare se il fornitore disponga dei beni venduti, abbia adempiuto i propri obblighi dichiarativi e di versamento o sia in grado di produrre la documentazione relativa agli operatori collocati nei precedenti segmenti della filiera. Controlli di tale natura appartengono ordinariamente all’Amministrazione finanziaria.

La sentenza PPUH Stehcemp, causa C‑277/14, ha ulteriormente precisato che l’irregolarità del fornitore, la sua irreperibilità o la mancanza di una struttura evidente non determinano automaticamente il disconoscimento della detrazione. Occorre verificare, sulla base delle circostanze concretamente percepibili, se il destinatario della fattura conoscesse o dovesse conoscere il carattere fraudolento dell’operazione.

Infine, nella causa Aquila Part Prod, C‑512/21, la Corte ha escluso che la semplice esistenza di una catena circolare di fatturazione costituisca, da sola, prova sufficiente della frode e della consapevole partecipazione del contribuente. La struttura circolare può rappresentare un indizio serio, ma l’autorità fiscale deve individuare gli elementi costitutivi del meccanismo evasivo e valutare globalmente tutte le circostanze del caso concreto, senza pretendere dal privato verifiche complesse assimilabili a un’indagine tributaria.

La buona fede tutelata dal diritto unionale non coincide, quindi, con una mera dichiarazione soggettiva di ignoranza. Essa deve emergere dal comportamento concreto dell’operatore e, parallelamente, può essere esclusa soltanto sulla base di circostanze obiettive che fossero effettivamente conoscibili al momento dell’operazione.

4. Il riparto dell’onere della prova nel processo tributario

Il criterio unionale è stato recepito dalla giurisprudenza italiana attraverso una distribuzione bifasica dell’onere probatorio.

L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che l’Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate e che l’atto impositivo deve essere annullato quando la prova della sua fondatezza manchi, sia contraddittoria o risulti insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive della pretesa e delle sanzioni.

In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve anzitutto dimostrare due circostanze costitutive della propria pretesa.

La prima riguarda l’alterità soggettiva dell’operazione: il soggetto formalmente indicato in fattura non sarebbe il reale cedente o prestatore.

La seconda riguarda la posizione del cessionario: questi sapeva, oppure avrebbe dovuto sapere usando la diligenza esigibile in relazione alla propria qualificazione professionale, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’IVA.

La prova può essere fornita anche attraverso presunzioni, ma deve fondarsi su elementi oggettivi e specifici, riferibili al contribuente e idonei a porre sull’avviso un imprenditore onesto e mediamente esperto.

Soltanto dopo che l’Amministrazione abbia assolto tale onere si trasferisce sul contribuente il compito di dimostrare di avere agito senza consapevolezza della frode e di avere adoperato la diligenza massima ragionevolmente esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di proporzionalità rispetto alle circostanze concrete.

Tale impostazione, già affermata da Cass. 20 aprile 2018, n. 9851, Cass. 30 ottobre 2018, n. 27566, e Cass. 20 luglio 2020, n. 15369, è stata confermata dalle ordinanze Cass. 26 marzo 2025, n. 7974, e Cass. 30 giugno 2025, n. 17527.   

Le due pronunce del 2025 meritano una lettura equilibrata. Esse non autorizzano un automatismo a favore del contribuente, ma neppure consentono di trasferire immediatamente su quest’ultimo l’intero peso della prova. La Cassazione riconosce che non è necessaria la dimostrazione di una compartecipazione diretta e intenzionale alla frode; è sufficiente provare che il cessionario disponeva di elementi tali da rendere riconoscibile l’evasione. Tuttavia, tali elementi devono essere previamente individuati dall’Ufficio e non possono coincidere con la sola qualificazione del fornitore come cartiera.

Una volta superata questa soglia, la regolarità formale della contabilità, la tracciabilità dei pagamenti e l’assenza di un vantaggio economico anomalo non costituiscono, isolatamente considerate, una prova decisiva della buona fede. Esse possono acquisire rilievo nel quadro complessivo della difesa, ma devono essere accompagnate dalla dimostrazione delle verifiche concretamente eseguite e della normale configurazione commerciale dell’operazione.

5. Quali elementi possono dimostrare la conoscibilità della frode

Non esiste un catalogo legislativo degli indizi dai quali desumere la consapevolezza del cessionario. La loro rilevanza dipende dal settore economico, dal valore e dalla frequenza delle transazioni, dalle modalità di conclusione degli affari e dalle informazioni disponibili al momento dell’acquisto.

Possono assumere rilievo, secondo le circostanze, l’evidente sproporzione tra la struttura del fornitore e il volume delle operazioni; l’assenza manifesta di una sede operativa; la mancanza di personale, mezzi o capacità organizzativa quando tali elementi siano incompatibili con l’attività dichiarata e siano percepibili dal cliente; l’applicazione di prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato senza una plausibile spiegazione economica; i pagamenti eseguiti verso soggetti estranei al rapporto; l’utilizzo degli stessi interlocutori da parte di società formalmente indipendenti; le anomalie nei documenti di trasporto; la rapidissima successione delle vendite; la circolarità dei beni; l’assenza di reali trattative commerciali; la presenza di clausole negoziali atipiche o di modalità logistiche incoerenti.

Nessuno di tali elementi possiede, però, una forza probatoria predeterminata. La mancanza di beni propri, ad esempio, non comporta necessariamente l’inesistenza dell’impresa quando l’attività possa essere legittimamente svolta mediante depositi, trasportatori, agenti o strutture logistiche di terzi. L’Ufficio deve verificare se l’assetto organizzativo esternalizzato fosse reale e documentato, non limitarsi a confrontare l’impresa con un modello astratto di operatore dotato di strutture interne.

Parimenti, difficilmente possono essere imputati al cessionario fatti conosciuti dall’Amministrazione soltanto attraverso banche dati riservate, indagini penali, intercettazioni, accessi o verifiche svolte successivamente all’operazione. L’omesso versamento dell’IVA da parte del fornitore, la mancata presentazione delle sue dichiarazioni fiscali o l’esistenza di duplicazioni documentali riguardanti altri clienti non diventano automaticamente conoscibili dall’ordinario operatore commerciale.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza 2 luglio 2025, n. 1612, ha applicato questi principi osservando che i fatti imputabili a soggetti terzi ed estranei alla sfera di conoscibilità dell’acquirente non possono fondare, senza ulteriori collegamenti, un giudizio di colpevole ignoranza. La stessa pronuncia ha escluso che al contribuente possano essere richieste verifiche complesse e approfondite analoghe a quelle realizzabili dall’Amministrazione attraverso i propri poteri istruttori.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza 17 marzo 2025, n. 1676, ha parimenti ribadito che l’Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario dell’inserimento dell’operazione nell’evasione.

Ancora più esplicita è la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio 15 dicembre 2025, depositata il 7 gennaio 2026, n. 115. In una controversia relativa a fatture per acquisto di carburante, il giudice ha precisato che l’onere del contribuente di dimostrare la propria inconsapevolezza sorge soltanto quando l’Ufficio abbia previamente fornito elementi indiziari idonei a sostenere la conoscenza o la conoscibilità della fittizietà dell’operazione.

Le pronunce di merito non costituiscono precedenti vincolanti, ma mostrano come il principio affermato dalla Cassazione debba essere applicato attraverso un esame individualizzato e non mediante formule generali.

6. La diligenza dell’operatore accorto

La diligenza richiesta al contribuente non coincide né con la passività assoluta né con l’esercizio di funzioni proprie della polizia tributaria.

L’operatore non è normalmente tenuto ad accedere alle dichiarazioni fiscali del fornitore, a controllarne i versamenti d’imposta, a ricostruire l’intera catena degli approvvigionamenti o a indagare l’esistenza di procedimenti penali e tributari. Deve però reagire quando emergano anomalie concrete, evidenti e pertinenti rispetto all’operazione che sta per concludere.

Il contenuto della diligenza è necessariamente variabile. Una singola operazione di importo contenuto con un fornitore storicamente conosciuto non richiede le medesime cautele di una serie di acquisti milionari da una società di recente costituzione. Allo stesso modo, le verifiche ragionevoli nel commercio di beni di largo consumo possono differire da quelle richieste nei settori caratterizzati da autorizzazioni amministrative, depositi fiscali, licenze, tracciabilità tecnica o particolari vincoli logistici.

Sul piano probatorio è opportuno conservare la documentazione attestante l’identificazione del fornitore, la sua iscrizione nel Registro delle imprese, l’attivazione della partita IVA e, quando rilevante, l’iscrizione al VIES; l’identità e i poteri degli interlocutori; la corrispondenza commerciale; gli ordini e le conferme d’ordine; i contratti; la documentazione relativa ai trasporti e alle consegne; l’indicazione dei depositi o dei magazzini utilizzati; la coincidenza tra il conto corrente destinatario dei pagamenti e il soggetto contrattuale; la coerenza dei prezzi con il mercato; le eventuali autorizzazioni di settore; le procedure interne mediante le quali è stato approvato il nuovo rapporto commerciale.

Questi controlli non costituiscono un protocollo legislativamente tipizzato e la loro omissione non determina automaticamente la perdita della detrazione. La loro documentazione consente, tuttavia, di dimostrare che la scelta del fornitore non fu casuale o irragionevole e che l’impresa adottò cautele proporzionate alle informazioni allora disponibili.

La difesa risulta particolarmente solida quando le verifiche sono contemporanee all’instaurazione del rapporto. Una visura acquisita soltanto dopo l’inizio della verifica fiscale può confermare alcuni dati oggettivi, ma difficilmente dimostra la diligenza esercitata al momento dell’acquisto.

7. Come esaminare e contestare l’avviso di accertamento

7.1. Scomporre la contestazione nei suoi elementi costitutivi

La prima operazione difensiva consiste nell’evitare che l’espressione “frode carosello” venga trattata come una conclusione autosufficiente.

Occorre verificare quale sia il meccanismo fraudolento individuato dall’Ufficio, quale ruolo sarebbe stato svolto dal fornitore, chi avrebbe materialmente ceduto i beni, quali fatture siano contestate, quali movimenti finanziari o logistici siano ritenuti anomali e, soprattutto, quali elementi colleghino tali circostanze alla sfera conoscitiva del contribuente.

La descrizione analitica della frode commessa da altri soggetti non equivale alla prova della consapevolezza del destinatario delle fatture. Tra i due piani deve esistere un passaggio argomentativo espresso: l’Amministrazione deve spiegare perché una determinata anomalia fosse percepibile dal contribuente, in quale momento e attraverso quali informazioni.

7.2. Verificare la motivazione e i richiami ad atti di terzi

L’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, nel testo vigente, richiede che gli atti autonomamente impugnabili indichino specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decisione.

Quando la motivazione rinvia a un altro atto non già conosciuto dal contribuente, quest’ultimo deve essere allegato, salvo che l’avviso ne riproduca il contenuto essenziale e spieghi espressamente perché i dati e gli elementi richiamati siano ritenuti sussistenti e fondati. La legge stabilisce inoltre che i fatti e i mezzi di prova posti alla base dell’atto non possano essere successivamente modificati, integrati o sostituiti, se non mediante un ulteriore atto adottato nei casi consentiti.

La motivazione per relationem non è quindi illegittima in quanto tale. Diviene problematica quando il richiamo a processi verbali relativi a terzi sostituisce l’autonoma valutazione della posizione del destinatario dell’accertamento.

Non è sufficiente affermare che il fornitore fosse una cartiera e che tutte le fatture da esso emesse debbano conseguentemente considerarsi soggettivamente inesistenti. Occorre individuare il contenuto essenziale delle risultanze istruttorie, la loro riferibilità alle singole operazioni e il nesso tra tali risultanze e la pretesa conoscibilità della frode.

7.3. Ricostruire le operazioni fattura per fattura

La difesa non dovrebbe limitarsi a opporre una generica dichiarazione di buona fede. È preferibile predisporre una ricostruzione cronologica e analitica delle operazioni contestate, collegando ogni fattura all’ordine, al contratto, alla corrispondenza, al documento di trasporto, alla consegna, al pagamento e, quando esistente, alla successiva rivendita.

Tale ricostruzione consente di individuare eventuali incongruenze nella pretesa erariale. L’atto potrebbe, ad esempio, estendere automaticamente a tutte le operazioni conclusioni ricavate da un numero limitato di fatture; utilizzare accertamenti relativi ad annualità differenti; attribuire al contribuente informazioni emerse soltanto in epoca successiva; confondere l’assenza di strutture proprie con l’inesistenza di strutture logistiche esternalizzate; omettere di identificare il soggetto che avrebbe realmente ceduto i beni.

7.4. Applicare il criterio della conoscibilità “al momento dell’operazione”

La conoscibilità della frode deve essere valutata ex ante.

Non è corretto trasformare retrospettivamente in segnale di allarme una circostanza che il contribuente non poteva conoscere al momento della conclusione dell’affare. Il fatto che il fornitore abbia successivamente cessato l’attività, omesso una dichiarazione, subito un accertamento o sia stato coinvolto in un procedimento penale non dimostra che tali circostanze fossero già percepibili dal cliente.

La difesa deve pertanto collocare temporalmente ogni elemento utilizzato dall’Ufficio e domandarsi se fosse esistente, accessibile e significativo quando l’operazione venne effettuata.

7.5. Contestare le presunzioni senza isolarle dal quadro complessivo

Le presunzioni devono essere esaminate sia singolarmente sia nel loro insieme.

Per ogni indizio occorre verificarne l’esistenza, la riferibilità al contribuente, la conoscibilità, la precisione e la compatibilità con spiegazioni economiche alternative. Successivamente deve essere valutato se gli elementi residui, considerati unitariamente, siano realmente idonei a dimostrare che un imprenditore onesto e mediamente esperto avrebbe riconosciuto la frode.

Anche il dato economico richiede particolare attenzione. L’assenza di un prezzo anormalmente basso o di un extra-profitto non dimostra, da sola, l’estraneità del contribuente, come chiarito dalla Cassazione. Tuttavia, quando l’Ufficio individui proprio nel prezzo il segnale della frode, deve indicare il parametro di mercato utilizzato, il periodo di riferimento, la qualità del prodotto o del servizio e il differenziale concretamente riscontrato. Un generico richiamo al “sottocosto” non sostituisce un’analisi economica verificabile.

7.6. Separare la pretesa impositiva da quella sanzionatoria

L’irrogazione delle sanzioni non dovrebbe essere trattata come una conseguenza meramente automatica della ripresa IVA.

L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 richiede che la prova sia sufficiente anche rispetto alle ragioni poste a fondamento delle sanzioni. La difesa deve quindi verificare se l’atto contenga un’autonoma valutazione del comportamento del contribuente, della natura degli elementi disponibili e dell’effettiva esigibilità delle cautele che si assumono omesse.

La domanda di annullamento delle sanzioni può essere formulata anche in via subordinata, quando il quadro istruttorio non consenta di attribuire al contribuente una condotta cosciente o rimproverabile con il grado richiesto dalla disciplina sanzionatoria.

8. La differenza tra indetraibilità dell’IVA e deducibilità del costo

Negli accertamenti relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti è essenziale non sovrapporre il trattamento dell’IVA a quello delle imposte sui redditi.

Il disconoscimento della detrazione IVA si fonda sulla disciplina propria dell’imposta e sulla verifica della consapevolezza o conoscibilità della frode.

La deducibilità del costo segue invece regole differenti.

Cass. 15 ottobre 2024, n. 26786, ha affermato che, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili quando siano stati effettivamente sostenuti, anche se l’acquirente fosse consapevole del carattere fraudolento dell’operazione. Restano esclusi i costi privi dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, nonché quelli relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.

Ne consegue che l’eventuale indetraibilità dell’IVA non comporta automaticamente l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette. Un avviso che sovrapponga i due profili senza un’autonoma valutazione può essere contestato anche sotto questo specifico aspetto.

9. Le indicazioni della più recente giurisprudenza di merito

Le decisioni di merito più recenti confermano che il nodo centrale non è la sola esistenza della frode a monte, ma la prova della sua concreta riconoscibilità da parte del cessionario.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 1612 del 2025, ha annullato l’accertamento ritenendo che gli elementi valorizzati dall’Ufficio riguardassero prevalentemente condotte del fornitore non conoscibili dall’acquirente e che non potesse pretendersi da quest’ultimo lo svolgimento di indagini fiscali complesse.  

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 1676 del 2025, ha ribadito l’onere dell’Amministrazione di provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario.

La successiva sentenza della medesima Corte n. 115 del 2026 ha puntualizzato che la prova contraria del contribuente diviene necessaria soltanto dopo che l’Ufficio abbia offerto elementi indiziari idonei a dimostrare la conoscenza o conoscibilità della frode.

La giurisprudenza di merito mostra, pertanto, che il richiamo alla diligenza dell’operatore non può diventare uno strumento per invertire anticipatamente l’onere della prova. L’obbligo di cautela nasce in presenza di segnali concreti; non può essere costruito retroattivamente sulla base di informazioni acquisite dall’Amministrazione attraverso poteri di cui il contribuente non dispone.

Conclusioni

La difesa dall’avviso di accertamento fondato su una presunta frode carosello non può esaurirsi nell’affermazione secondo cui le merci sono state consegnate, le fatture sono regolari e i pagamenti sono tracciati. Questi elementi sono importanti, ma non necessariamente decisivi quando l’Ufficio contesti l’inesistenza soggettiva delle operazioni.

Al tempo stesso, l’Amministrazione non può limitarsi a dimostrare che il fornitore ha omesso il versamento dell’IVA, era privo di una struttura adeguata o è stato coinvolto in successive indagini. Deve provare, con elementi oggettivi e specifici, che tali anomalie fossero percepibili dal cessionario e che un operatore diligente, posto nelle medesime condizioni, avrebbe riconosciuto il carattere fraudolento dell’operazione.

La difesa più efficace si sviluppa quindi lungo due direttrici complementari.

La prima consiste nel pretendere che l’Ufficio assolva integralmente il proprio onere probatorio, distinguendo la frode commessa da terzi dalla posizione individuale del destinatario dell’accertamento.

La seconda consiste nel ricostruire documentalmente le verifiche svolte, la genesi dei rapporti commerciali, la coerenza economica delle operazioni, la tracciabilità dei flussi e la ragionevolezza delle scelte compiute sulla base delle informazioni disponibili in quel momento.

Tra una presunzione automatica di colpevolezza e una concezione meramente formale della buona fede si colloca il criterio elaborato dalla giurisprudenza europea e nazionale: una valutazione concreta, proporzionata e individualizzata della condotta dell’operatore economico.

Riferimenti giurisprudenziali essenziali

Corte di giustizia dell’Unione europea

Corte di giustizia UE, 6 luglio 2006, cause riunite C‑439/04 e C‑440/04, Kittel e Recolta Recycling.

Corte di giustizia UE, 21 giugno 2012, cause riunite C‑80/11 e C‑142/11, Mahagében e Dávid.

Corte di giustizia UE, 22 ottobre 2015, causa C‑277/14, PPUH Stehcemp.

Corte di giustizia UE, 1° dicembre 2022, causa C‑512/21, Aquila Part Prod.

Corte di cassazione

Cass. civ., sez. trib., 20 aprile 2018, n. 9851.

Cass. civ., sez. trib., 30 ottobre 2018, n. 27566.

Cass. civ., sez. trib., 20 luglio 2020, n. 15369.

Cass. civ., sez. trib., 15 ottobre 2024, n. 26786.

Cass. civ., sez. trib., 26 marzo 2025, n. 7974.

Cass. civ., sez. trib., 30 giugno 2025, n. 17527.

Giurisprudenza tributaria di merito

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. II, 17 marzo 2025, n. 1676.

Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. XXI, 2 luglio 2025, n. 1612.

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. X, 15 dicembre 2025, depositata il 7 gennaio 2026, n. 115.

Il contributo ha carattere informativo e ricostruttivo. La difesa richiede sempre l’esame dell’avviso di accertamento, degli atti istruttori richiamati e della documentazione relativa alle singole operazioni contestate.


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