La cessione dei crediti nell’ambito del factoring modifica il soggetto legittimato a ricevere il pagamento, ma non altera automaticamente il contenuto del rapporto dal quale il credito deriva.

Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 25328 del 16 settembre 2025, ha affermato che la cessione tipica del factoring non determina modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare il debitore ceduto, che conserva le eccezioni relative al rapporto originario secondo le regole di opponibilità applicabili.

Il principio è particolarmente rilevante nei rapporti continuativi d’impresa, nei quali fatture, premi, sconti, rebates, rettifiche e note di credito concorrono alla determinazione del saldo. Il factor non acquista un credito diverso o più ampio di quello trasferito dal cedente.

La difesa deve quindi muovere dalla cronologia: quando il credito è sorto, quando la cessione è divenuta opponibile, quando sono maturati eventuali controcrediti e se le contestazioni riguardino il rapporto originario o fatti estintivi successivi. Nei contenziosi da factoring è indispensabile ricostruire integralmente il rapporto commerciale sottostante.

Condividi l’articolo