L’accertamento con adesione definisce il rapporto tributario interno e, di regola, non è impugnabile né modificabile unilateralmente. Nei casi di doppia imposizione tra Stati membri dell’Unione europea, tuttavia, la definitività amministrativa non coincide sempre con la fine della tutela. Il D.Lgs. n. 49/2020, che attua la direttiva (UE) 2017/1852, prevede una procedura specifica per le controversie derivanti dall’interpretazione o applicazione di accordi e Convenzioni fiscali.
Una procedura diversa dal ricorso tributario
La procedura amichevole non è un nuovo grado di giudizio e non serve a riesaminare genericamente la correttezza dell’accertamento. Il suo oggetto è più preciso: eliminare un’imposizione non conforme alla Convenzione o una doppia imposizione prodotta dalle pretese dei due Stati interessati.
L’istanza deve essere presentata entro tre anni dalla prima notificazione dell’atto o della misura che ha originato, o può originare, la questione controversa. Deve descrivere i fatti, i periodi, gli Stati coinvolti, le norme convenzionali applicabili e le ragioni per cui si ritiene esistente una tassazione non conforme. La completezza iniziale è essenziale, perché le autorità possono chiedere integrazioni e chiarimenti entro termini definiti.
Adesione e definitività amministrativa non sono ostacoli assoluti
L’articolo 3 del decreto stabilisce espressamente che le procedure amministrative tributarie che rendono definitiva l’imposta non impediscono l’accesso alla procedura. La disciplina considera anche le controversie già definite mediante accertamento con adesione o altre forme di definizione: l’articolo 18 consente che le imposte concordate siano rideterminate, in aumento o in diminuzione, in attuazione dell’accordo raggiunto tra le autorità competenti.
Il limite è diverso per la definitività giudiziale. Una sentenza di merito passata in giudicato o una conciliazione giudiziale può precludere la procedura secondo le condizioni del decreto. Prima di scegliere tra contenzioso interno, definizione e procedura internazionale occorre quindi valutare con attenzione l’effetto di ciascun atto.
Tempi e fasi essenziali
L’autorità competente decide sull’accettazione o sul rigetto dell’istanza entro sei mesi dal ricevimento o dalla successiva acquisizione delle informazioni necessarie; in mancanza di decisione nel termine, l’istanza si considera accettata. Se una delle autorità risolve unilateralmente la questione, il procedimento può chiudersi già in questa fase.
Quando l’istanza è accettata, le autorità dispongono ordinariamente di due anni per raggiungere un accordo, prorogabili di un anno. Se l’accordo non arriva, il contribuente può chiedere l’istituzione di una commissione consultiva nei casi e nei termini previsti dal decreto. Il meccanismo europeo, quindi, non si limita ad affidarsi alla disponibilità delle amministrazioni, ma contempla una fase arbitrale o consultiva capace di condurre a una decisione.
Attuazione, rinunce e rimborsi
L’accordo o la decisione finale può essere eseguito anche se le imposte sono divenute definitive nell’ordinamento italiano. Il contribuente deve accettarne il contenuto entro sessanta giorni e rinunciare ai rimedi interni relativi alla questione risolta. L’Agenzia procede quindi allo sgravio o al rimborso delle maggiori imposte; per le sanzioni il rimborso è previsto alle condizioni specifiche indicate dall’articolo 19, in particolare quando la pretesa sia integralmente annullata e sia presentata la relativa richiesta.
La scelta richiede una valutazione economica e processuale complessiva. Occorre confrontare l’imposta già definita, quella pretesa o riscossa nell’altro Stato, i termini residui, l’esistenza di un giudizio e la documentazione disponibile. L’adesione può chiudere il conflitto nazionale; il D.Lgs. n. 49/2020 può ancora riaprire, sul piano internazionale, il solo spazio necessario a ristabilire il corretto riparto della potestà impositiva.
Riferimenti normativi
Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio; articoli 3, 5, 6, 7, 18 e 19 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49; provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 dicembre 2020, prot. n. 381180.
Avv. Antonio Rosario Caiazzo — Studio Legale Caiazzo e Associati
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