La compensazione delle spese costituisce una deroga alla regola secondo cui il costo del processo grava sulla parte soccombente. Proprio per questo non può essere disposta attraverso una clausola generica inserita nel dispositivo o con un richiamo indistinto all’andamento della lite.
La regola dell’art. 59 del Testo unico
L’art. 59 del decreto legislativo n. 175 del 2024 consente la compensazione, totale o parziale, in presenza di soccombenza reciproca, di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate oppure quando la parte abbia vinto grazie a documenti decisivi prodotti soltanto durante il giudizio.
La norma richiede dunque non solo l’esistenza di una ragione qualificata, ma anche la sua esposizione nella motivazione. Il giudice deve rendere comprensibile il percorso che collega la peculiarità del caso alla decisione di derogare al principio di soccombenza.
“Esito del giudizio” e “natura della decisione”
La Corte di cassazione ha progressivamente ristretto l’uso delle formule stereotipate. L’ordinanza 12 agosto 2025, n. 23152, ha ritenuto insufficiente il riferimento al semplice “esito del giudizio”, poiché non identifica alcuna circostanza grave ed eccezionale. L’ordinanza 8 maggio 2026, n. 13251, ha raggiunto la stessa conclusione rispetto alla “natura della decisione” utilizzata per compensare le spese dopo uno sgravio.
Anche quando una motivazione formalmente esiste, la ragione indicata deve avere un rapporto effettivo con la vicenda processuale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22605 del 2025, ha censurato una compensazione fondata su una sopravvenienza non verificata in modo puntuale, confermando la necessità di collegare la ragione addotta all’esito complessivo della lite.
Il precedente dell’appello limitato alle spese
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 3722 del 2021, ha esaminato un appello proposto esclusivamente contro la compensazione delle spese. La decisione ricostruisce la natura eccezionale del potere compensativo e ribadisce la necessità di una motivazione specifica. In quel caso il gravame fu respinto perché il primo giudice aveva effettivamente indicato ragioni concrete: il precedente è utile proprio perché mostra che ciò che conta non è la formula finale, ma la reale esistenza dell’argomentazione.
Quando la motivazione è soltanto apparente
La motivazione è apparente quando non consente di comprendere perché le spese non seguano la soccombenza. Ciò accade, ad esempio, quando la sentenza ripete una frase astratta, confonde la cessazione della materia del contendere con una ragione di compensazione o non prende posizione sulla condotta che ha reso necessario il ricorso.
Una motivazione adeguata dovrebbe individuare il fatto eccezionale, spiegarne la rilevanza processuale e chiarire perché esso giustifichi la deroga, totale o parziale. In mancanza, il capo sulle spese può essere autonomamente censurato.
Riferimenti essenziali
Corte di cassazione, ordinanze 12 agosto 2025, n. 23152; 5 agosto 2025, n. 22605; 8 maggio 2026, n. 13251; Commissione tributaria regionale Lazio, sentenza n. 3722/2021.
Il contributo ha finalità informativa e non sostituisce l’esame della singola controversia.
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