Nuovi documenti nell’appello tributario dopo la sentenza costituzionale n. 36/2025

La Corte costituzionale corregge il divieto relativo a deleghe e procure e la decorrenza delle nuove regole probatorie. Per individuare il regime dell’appello occorre risalire alla data di instaurazione del primo grado.

Nuovi documenti nell’appello tributario dopo la sentenza costituzionale n. 36/2025 — copertina con logo Caiazzo e Associati.

Per stabilire se un documento possa essere depositato per la prima volta nell’appello tributario occorre controllare quando è iniziato il giudizio di primo grado. La data dell’impugnazione della sentenza, da sola, non basta. È uno degli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 marzo 2025, n. 36, che interviene sulla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 220/2023 e ne corregge due aspetti: il divieto assoluto relativo a deleghe e procure e la decorrenza del nuovo regime probatorio.

La decisione, depositata il 27 marzo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2025, richiede di distinguere la regola generale sulle nuove prove, il trattamento di alcuni documenti e la successione delle norme nel tempo. Senza questa distinzione, il rischio è di applicare all’appello una preclusione che non governa quella controversia oppure di ritenere liberamente producibile un documento ancora soggetto a un limite specifico.

La regola generale introdotta dalla riforma

L’art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 ha riscritto l’art. 58 del decreto legislativo n. 546/1992. La nuova disposizione vieta nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in appello, consentendoli quando il collegio li ritenga indispensabili per decidere oppure quando la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa a essa non imputabile.

Le condizioni sono alternative e richiedono verifiche differenti. L’indispensabilità riguarda il contributo della prova alla decisione; la causa non imputabile riguarda l’impedimento che ha reso impossibile la tempestiva produzione. La mera utilità di un documento non basta a descrivere il primo presupposto, così come una scelta difensiva o una disattenzione non dimostrano il secondo.

Chi chiede l’ammissione deve quindi chiarire quale fatto decisivo il documento dimostri e perché la sua acquisizione risponda al requisito invocato. Se deduce un impedimento, deve esporne le circostanze e offrirne riscontro. Allegare il documento senza affrontare la ragione della sua ammissibilità lascia incompleto il problema processuale.

Il comma 2 disciplina inoltre i motivi aggiunti resi necessari dalla conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti in primo grado, dai quali emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati. La possibilità risponde a quella specifica sopravvenienza conoscitiva; non trasforma l’appello in un’occasione generale per introdurre contestazioni che potevano essere formulate prima.

La data decisiva è quella del primo grado

La disciplina transitoria contenuta nell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220/2023 faceva rientrare le nuove regole probatorie fra le disposizioni applicabili ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto. Per l’appello, questa impostazione poteva incidere su una strategia probatoria adottata nel primo grado quando vigeva una disciplina diversa.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui applicava le nuove regole agli appelli instaurati dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, anziché agli appelli il cui primo grado fosse stato instaurato successivamente a tale entrata in vigore. Il riferimento torna così all’avvio della controversia originaria.

Se il primo grado è stato instaurato successivamente al 4 gennaio 2024, opera la nuova disciplina. Per un giudizio di primo grado già instaurato alla data del 4 gennaio 2024, la sola proposizione dell’appello dopo quella data non giustifica l’applicazione del nuovo art. 58. Resta comunque necessario rispettare i termini processuali di deposito e i limiti relativi a domande ed eccezioni nuove.

La distinzione ha un effetto concreto: la disciplina precedente lasciava alle parti una più ampia facoltà di produrre documenti in appello. Il controllo del regime temporale deve precedere la discussione sull’indispensabilità. Quest’ultima non può essere imposta attraverso una disposizione nuova a un giudizio che resta governato da quella anteriore.

Deleghe, procure e prova del potere di sottoscrizione

Il nuovo comma 3 prevedeva un divieto assoluto di deposito in appello per deleghe, procure e altri atti di conferimento del potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti. La Corte ha eliminato dalla disposizione le parole che introducevano questa preclusione.

Per i documenti relativi al potere sostanziale di sottoscrivere l’atto impositivo torna quindi applicabile la disciplina generale: nei processi soggetti al nuovo art. 58, la produzione deve confrontarsi con l’indispensabilità o con la causa non imputabile. La dichiarazione di illegittimità del divieto assoluto non equivale a una libertà incondizionata di depositare qualsiasi delega in qualunque momento.

La motivazione distingue questi documenti dagli atti che riguardano la rappresentanza processuale. Questi ultimi attengono alla regolare partecipazione della parte al giudizio, e non alla prova dei fatti sostanziali sui quali si fonda la pretesa tributaria. Trattare nello stesso modo una delega di firma dell’accertamento e una procura per il processo nasconde dunque la diversa funzione dei due atti.

Il limite che rimane per le notifiche

La Corte ha invece respinto le censure rivolte al divieto di produrre per la prima volta in appello le notifiche dell’atto impugnato e degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità, producibili in primo grado. Per i giudizi soggetti al nuovo regime, il comma 3 conserva dunque questa preclusione speciale, che non viene superata invocando l’indispensabilità prevista dal comma 1.

La motivazione distingue tali documenti dalle notifiche degli atti processuali, che servono a dimostrare la regolare instaurazione e lo svolgimento del processo. Il divieto in esame riguarda la documentazione della sequenza impositiva e della riscossione, nella quale la prova della notifica può costituire il punto decisivo della controversia.

Il controllo del fascicolo d’appello deve pertanto procedere per passaggi precisi: individuazione del regime temporale, qualificazione del documento e verifica del presupposto di ammissione pertinente. La stessa produzione può risultare ammissibile in una controversia soggetta alla disciplina precedente e preclusa in un giudizio successivo. Trascurare la data del primo grado o trattare indistintamente deleghe, procure e notifiche significa applicare una regola diversa da quella che governa il processo.

Analisi riferita alla disciplina e alle fonti disponibili al 16/04/2025. Revisione editoriale: 19/10/2026.

Avv. Antonio Rosario Caiazzo

Fonti e documenti

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