Conguagli elettrici e prescrizione biennale: quando gli importi possono essere contestati

La prescrizione dei conguagli richiede di verificare periodi, atti interruttivi e possibili cause di sospensione, distinguendo i rapporti tra gli operatori e il cliente.

Orologio analogico e contatore elettrico, copertina sulla prescrizione delle bollette.

Data editoriale di riferimento: 1 marzo 2024. Testo redatto e aggiornato il 19 ottobre 2026.

Una bolletta può richiedere il pagamento di consumi molto anteriori alla sua emissione. Per stabilire se gli importi siano prescritti occorre ricostruire quando avrebbero dovuto essere fatturati, quali richieste siano già state comunicate e se esistano circostanze capaci di interrompere o sospendere il termine. La data recente della fattura non rende automaticamente recente il credito.

Il riferimento ai due anni è corretto per i rapporti compresi nella disciplina speciale dell’energia, ma deve essere applicato ai singoli importi. Una medesima bolletta può comprendere somme prescritte, somme ancora esigibili e addebiti contestabili per ragioni diverse dalla prescrizione.

La disciplina speciale e la sua applicazione nel tempo

L’articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede la prescrizione biennale del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura elettrica e gas, nei rapporti tra venditore e utenti domestici, microimprese o professionisti individuati dalla disposizione, e nei rapporti della filiera espressamente indicati. Il richiamo ai professionisti è quello alla definizione del Codice del consumo e non si esaurisce nel linguaggio comune delle professioni ordinistiche. La qualificazione del cliente e del rapporto va quindi esaminata sul testo normativo.

Per il settore elettrico, il comma 10 individua le fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018. Le posizioni più risalenti richiedono una ricostruzione della successione delle regole e delle scadenze: non è sufficiente applicare il termine biennale a qualsiasi documento conservato nell’archivio del cliente.

Il testo originario escludeva la disciplina in caso di responsabilità accertata dell’utente nella mancata o erronea rilevazione. L’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abrogato questa disposizione dal 1° gennaio 2020. Nel regime risultante dall’abrogazione, attribuire genericamente al cliente il ritardo della lettura non basta a negare la prescrizione. Restano però applicabili le cause di sospensione e interruzione previste dal codice civile.

Da quando decorrono i due anni

La deliberazione ARERA 97/2018/R/com, punto 1 del dispositivo, chiarisce che il termine decorre dalla scadenza entro la quale l’esercente è tenuto a emettere il documento di fatturazione secondo la regolazione. Non può quindi essere spostato in avanti per il solo fatto che la fattura venga materialmente emessa con ritardo. Occorre distinguere il periodo di consumo, il termine entro cui il corrispettivo doveva essere fatturato e le successive richieste di pagamento.

Il controllo deve riguardare anche le comunicazioni precedenti. L’articolo 2943 del codice civile attribuisce efficacia interruttiva, tra gli altri, agli atti idonei a costituire in mora il debitore. Una richiesta precedente può quindi incidere sul termine, ma vanno verificati contenuto, riferibilità al credito e prova della comunicazione. Un prospetto interno dell’operatore, mai comunicato al cliente, non può essere equiparato alla costituzione in mora.

Anche il riconoscimento del diritto, previsto dall’articolo 2944 del codice civile, può interrompere la prescrizione. Per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo, secondo l’articolo 2945. La presenza di un accordo sul debito o di comunicazioni del cliente impone pertanto di esaminarne il contenuto effettivo. Una domanda di documenti e un’ammissione del debito hanno significati differenti; il titolo attribuito al documento non sostituisce la lettura delle dichiarazioni rese.

La mancata lettura e l’occultamento doloso

Il chiarimento ARERA del 13 dicembre 2021 distingue l’assenza di responsabilità del distributore dalle cause civilistiche che impediscono la maturazione della prescrizione. Il fatto che l’operatore abbia tentato le letture previste dalla regolazione, senza riuscire ad accedere al contatore, non ripristina la deroga eliminata dalla legge del 2019.

Diversa è l’ipotesi dell’articolo 2941, numero 8, del codice civile, che sospende la prescrizione tra il debitore che abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, sino alla scoperta del dolo. Qui occorre accertare una condotta intenzionale di occultamento riconducibile al debitore del rapporto considerato. La semplice mancata disponibilità del dato di misura non dimostra, da sola, tutti questi presupposti.

Se viene contestata una manomissione o un prelievo irregolare, la questione richiede quindi un esame specifico. Occorre distinguere l’anomalia tecnica, la sua attribuzione e la sua eventuale idoneità a occultare il debito. La denuncia di un fatto o l’indicazione dell’esistenza di accertamenti non sostituiscono automaticamente tale dimostrazione. Questa conclusione riguarda il corrispettivo della fornitura: una diversa domanda fondata su un illecito deve essere qualificata e valutata secondo il proprio titolo.

I rapporti tra cliente, venditore e distributore

Il chiarimento ARERA del 1° marzo 2024 ribadisce che cliente-venditore e venditore-distributore sono rapporti negoziali distinti, nei quali le norme sulla prescrizione devono essere applicate separatamente. Nel rapporto di fornitura il cliente è debitore del venditore; nel rapporto a monte il debitore del distributore è il venditore.

La distinzione impedisce di trasferire automaticamente da una relazione all’altra gli effetti di una condotta. Un comportamento del cliente finale non equivale, nel rapporto tra distributore e venditore, a un occultamento commesso dal debitore di quel rapporto. Chi oppone una causa ostativa alla prescrizione deve individuare quale credito sia coinvolto e quali fatti ne sostengano l’applicazione. La formula generica «il distributore non riconosce la prescrizione» non esaurisce la risposta dovuta al cliente.

Come formulare e documentare l’eccezione

Gli articoli 3 e 4 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 603/2021/R/com disciplinano, nel proprio ambito applicativo, l’informazione sugli importi risalenti a più di due anni: occorre evidenziarli e consentire al cliente di eccepire la prescrizione; quando il venditore ritiene che il termine non sia maturato, deve indicare la motivazione e le modalità per presentare reclamo. Questi obblighi vanno letti alla luce del successivo chiarimento del 2024, senza attribuire efficacia alle disposizioni sugli obblighi informativi del distributore annullate dal giudice amministrativo.

La comunicazione del cliente dovrebbe identificare la fornitura e le fatture, esprimere chiaramente la volontà di avvalersi della prescrizione e chiedere la separazione degli importi interessati. Se il venditore richiama atti interruttivi o un occultamento doloso, occorre chiedere i documenti e le circostanze su cui fonda tale risposta. In giudizio, l’articolo 2938 del codice civile esclude che la prescrizione non opposta sia rilevata d’ufficio dal giudice.

Il risultato del controllo deve essere un conteggio per periodi e voci. La prescrizione può giustificare l’eliminazione di una parte del conguaglio senza cancellare l’intera bolletta; allo stesso modo, il mancato decorso del termine non dimostra che quantità, prezzi e saldo siano corretti. Sono verifiche autonome, da mantenere riconoscibili anche nella contestazione.

Avv. Antonio Rosario Caiazzo

Fonti e documenti

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